La Fondazione Centro Capra era stata istituita nel 2013 per implementare il lavoro pionieristico iniziato alcuni anni prima con il progetto “Centro Capra”. La Fondazione si era posta come obiettivo di costituire un polo di riferimento nel settore dell’allevamento caprino e di promuovere la conoscenza e la cultura della capra in Ticino nei suoi vari aspetti. In particolare sostenendo gli allevatori nonché far conoscere al pubblico i prodotti e le particolarità di questo simpatico e curioso animale.
La situazione è però cambiata a fine 2020 con la decisione formale del Consiglio di Fondazione di sciogliere la Fondazione Centro Capra per proseguire le attività sotto forma di Associazione (Associazione Centro Capra).

Sostenitori

Fondo sostegno Migros
• Cantone Ticino (Sezione Agricoltura)
• Comuni Valmaggesi
• Patriziati della Vallemaggia
• Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
• Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
• Società agricola valmaggese
La Fondazione Centro Capra,
ora Associazione Centro Capra (ACC)

Il 24 novembre 2022 si è tenuta a Sementina l’assemblea generale dell’Associazione Centro Capra che è stata la prima occasione per poterci presentare al pubblico che ha risposto numeroso e in maniera molto propositiva. Tra le varie trattande vi era pure la nomina del comitato per il quadriennio 2022-2025 che è così composto:

Presidente: Renzo Piezzi
Membri: Cristiana Vedova, Ramona Consonni, Lorenzo Schärer e Tiziano Maddalena (segretario e cassiere)
Revisori: Flavia Anastasia e Giordano Bisi

Scarica qui gli statuti.  

Statuti dell’ASSOCIAZIONE CENTRO CAPRA
con sede in Avegno Gordevio

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E DURATA
Art. 1      Con il nome “Associazione Centro Capra” è costituita con sede a Avegno Gordevio un’associazione ai sensi degli art. 60 e ss del CC.
Art. 2      Scopo dell’associazione è la promozione, il sostegno e la gestione, diretta o indiretta di un centro che promuove la cultura della capra mediante la formazione continua degli allevatori; la realizzazione di una rete di collaborazione tra centri di allevamento; la realizzazione di mostre e esposizioni; l’organizzazione di eventi e momenti didattici e ricreativi; la diffusione dei prodotti derivati dalla capra.

II. MEZZI
Art. 3      L’associazione dispone di mezzi finanziari provenienti dai contributi degli enti pubblici e privati, nonché dalla tassa sociale. Inoltre, dai mezzi finanziari a bilancio della sciolta Fondazione Centro Capra.

III. MEMBRI
Art. 4      Ogni persona fisica, oppure giuridica, oppure corporazione di diritto pubblico interessata a promuovere lo scopo sociale, può divenire membro dell’associazione. In merito all’assunzione di nuovi soci, decide il comitato.
Art. 5      L’uscita dall’associazione è possibile in qualsiasi momento.
Chi desidera uscire dall’associazione, deve inoltrare una lettera entro un termine minimo di quattro settimane prima dell’assemblea generale ordinaria. Non vi è obbligo di motivare la decisione.
Art. 6      Il comitato ha la competenza decisionale per escludere un membro dall’associazione. Il membro escluso ha il diritto di portare l’esclusione all’attenzione dell’assemblea generale, la quale si pronuncia in merito.
Art. 7      Esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri. L’associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.

IV. ORGANI
Art. 8      Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) i revisori.

a) L’assemblea generale
Art. 9   L’organo superiore dell’associazione è l’assemblea generale. L’assemblea generale ordinaria si tiene annualmente nel secondo semestre ed è convocata mediante avviso scritto o elettronico ai soci con un preavviso minimo di due settimane prima della data.
Le trattande devono accompagnare la convocazione.
Un’assemblea generale straordinaria è convocata su decisione del comitato, oppure se almeno 1/3 dei soci lo richiede.

All’assemblea spettano le seguenti competenze:
a) Approvare la gestione annuale, sentito il parere dei revisori;
b) Nominare il comitato per un periodo di 4 anni, rinnovabile;
c) Nominare i revisori per un periodo di 4 anni;
d) Modificare le norme statutarie e decidere lo scioglimento dell’Associazione;
e) L’assemblea generale si pronuncia su decisioni di esclusione nel caso in cui il socio escluso lo desiderasse;
f) Tutte le altre decisioni che non sono espressamente devolute al comitato.



All’assemblea generale ogni socio vale un voto e le decisioni sono prese per alzata di mano e con maggioranza semplice dei voti espressi. La maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta nel caso di modifica degli statuti o per lo scioglimento dell’associazione.

Il Presidente conduce i lavori dell’assemblea generale e in caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-presidente.
All’assemblea generale può partecipare chiunque quale uditore, ma senza diritto di voto.
È obbligatorio un verbale dell’assemblea.

b) Il Comitato
Art. 10    ll comitato è composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da 3 a 5 membri. Il comitato è eletto per 4 anni da parte dell’assemblea generale. I membri di comitato hanno diritto di firma collettiva, sempre con il Presidente.

Il comitato ha i seguenti compiti:
g) Rappresenta legalmente l’associazione all’esterno;
h) Gestisce e amministra l’associazione in tutte le attività;
i) Elegge il Presidente il vice-presidente;
j) Nomina, nel seno o fuori, il segretario e il cassiere;
k) Ha il compito di far tenere i libri contabili;
l) Decide autonomamente per importi di spesa fino a fr. 5’000.- per ogni oggetto;
m) Fissa l’ammontare della quota sociale;
n) Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
o) Designa il recapito dell’associazione;
p) Applica le disposizioni statutarie;
q) Se necessario può designare (e sciogliere) gruppi di lavoro per coadiuvare le sue attività;
r) Cura autonomamente tutti i rapporti con altre associazioni, società, enti di diritto pubblico e privato e ogni altro organo con il quale è necessario collaborare per raggiungere lo scopo sociale.

All’interno del comitato le decisioni avvengono con maggioranza relativa ed è obbligatorio il verbale delle sedute.

b) I revisori
Art. 11    L’assemblea generale elegge ogni 4 anni due revisori, i quali hanno il compito di controllare la contabilità. I medesimi presentano all’assemblea generale il loro rapporto ed eventuali proposte.

V. MODIFICA DEGLI STATUTI
Art. 12    I presenti statuti possono essere modificati se 2/3 dei membri lo propongono.

VI. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13    L’associazione può essere sciolta con decisione presa a maggioranza semplice dell’assemblea. Inoltre, in caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà rimesso a un ente o associazione con scopi affini.

VII. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14    I presenti statuti sono stati letti e approvati nell’assemblea costitutiva del 9 dicembre 2020 ed entrano in vigore in data stessa.